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Segnale mobile di pericolo: per la Cassazione condannato perché non mette il triangolo per la gomma

Condannato perché non mette il triangolo per la gomma scoppiata e rimasta sulla carreggiata. Risponde di omicidio stradale il conducente dell’automezzo che, una volta perduto lo pneumatico lungo la corsia, non appone il segnale mobile di pericolo per l’ostacolo sulla sede stradale: non conta che sia un altro autocarro a tamponare l’auto su cui viaggiava la vittima. E ciò perché la condotta dell’altro conducente, che non rispetta la distanza di sicurezza e tampona, non interrompe il nesso causale fra l’azione dell’autista, che non segnala il pericolo sulla carreggiata, e il decesso del passeggero della vettura. È quanto emerge dalla sentenza 36461/24 pubblicata il primo ottobre 2024 dalla quarta sezione penale della Cassazione. Diventa definitiva la condanna inflitta all’imputato per il reato di cui all’articolo 589, commi 1 e2, Cp (all’epoca l’omicidio stradale non era stato ancora introdotto). Il conducente dell’automezzo non segnala con il triangolo il fatto che sia rimasta sull’asfalto la carcassa dello pneumatico scoppiato al suo semirimorchio: avrebbe potuto porre il segnale sul margine destro della carreggiata, senza entrare nella sede stradale, in modo da indurre comunque i veicoli che sopraggiungevano a ridurre la velocità, mentre l’omissione integra la violazione dell’articolo 161, commi 1 e 2, Cds. Infatti il conducente del camion che arriva non si accorge che davanti a lui gli altri veicoli stanno rallentando e travolge una Punto: il passeggero muore dopo una carambola mortale fra il guard-rail e un mezzo dei vigili del fuoco (il camionista è giudicato separatamente). Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno spiegato che “Alla base del maxi-tamponamento, tuttavia, c’è il fattore causale originario di rischio costituito dall’ingombro della carreggiata non segnalato: la condotta colposa da parte dei guidatori dei veicoli sopraggiunti non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento, mentre rientrano nell’ambito della prevedibilità l’eccesso di velocità o l’inosservanza della distanza di sicurezza. Insomma: la causa sopravvenuta non risulta di per sé sufficiente da sola a produrre l’evento. La sospensione della patente per quattro mesi risulta commisurata «al grado della colpa e al personale apporto causale» fornito «all’evento mortale”.

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