L’avv. E. Gargiulo avverte: se la merce, in offerta sul volantino, manca in negozio è “pubblicità ingannevole” !
Va sanzionato il negozio che, nel volantino promozionale, offre sconti e liquidazione sui prodotti in vendita, ma poi, in realtà, la merce non è disponibile in magazzino.
Si tratta, in questi casi, di “pubblicità ingannevole”, ossia di una pratica commerciale scorretta, sanzionata dalle autorità di vigilanza (Antitrust).
Ad affermarlo è una recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea ( in tal senso C. Giust. UE sent. causa C281/12, pubblicata il 19.12.13.)
Capita spesso di imbattersi, specie nell’abito della grande distribuzione, in vendite promozionali che offrono prodotti a prezzi vantaggiosi e scontati. L’informazione pubblicitaria viene veicolata, di norma, con “email” o volantini. E quante volte capita che, accorsi al negozio, i clienti si siano sentiti rivolgere un laconico “Siamo spiacenti, ma il prodotto è finito. Tuttavia abbiamo dell’altro…”.
Ebbene, se dietro questa scena c’è una preordinata macchinazione commerciale da parte del venditore, studiata ad arte per far accorrere i consumatori, questi ultimi possono invocare tutela all’Autority Garante per la Concorrenza e il mercato.
Infatti, la diffusione di volantini con prodotti a prezzi stracciati che poi scompaiono nei negozi che li reclamizzano deve essere considerata come una pratica commerciale ingannevole (vietata dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno recepita in Italia con Dlgs 146/2007), per il solo fatto che il consumatore si dirige nel punto vendita.
Attenzione però: perché scatti la tutela del consumatore non basta la semplice “bugia” del commerciante. Tale bugia, al contrario, deve risultare decisiva nell’indurre il cliente a compiere una scelta (come entrare nel negozio) che altrimenti non avrebbe mai fatto.
Infatti, il codice del consumo (D.lgs. 2006/05) tutela i consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli dei venditori (ai sensi della direttiva 2005/29/CE). La condizione è che la pratica sia tale da falsare, in misura rilevante, il comportamento economico del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale decisione non deve necessariamente essere l’acquisto del prodotto, ma può anche limitarsi a consistere nella volontà di entrare nel negozio.
Quanto alla tutela, il consumatore ha la possibilità di chiedere al commerciante un prodotto di pari o superiore qualità, allo stesso prezzo di quello indicato nel volantino.
In pratica, il consumatore, che si reca nel negozio spinto dalla promozione dei prodotti, deve essere considerato come vittima di una pratica ingannevole perché il suo comportamento, seppure nella fase preliminare, è stato falsato.
Quando avete intenzione di acquistare un prodotto messo in offerta da un ipermercato o da una grande distribuzione, vi consigliamo di conservare sempre i volantini promozionali ove avete letto dell’offerta. Infatti, se la merce a cui eravate interessati non è disponibile in magazzino, potrete chiedere tutela. In particolare il venditore vi dovrà garantire un prodotto di pari o superiore qualità, allo stesso prezzo in promozione apparso sul volantino.
Foggia, 20 dicembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo