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Droghe leggere e pesanti: marijuana e hashish considerate “leggere”

avvocato Eugenio GargiuloSulla Gazzetta Ufficiale (Gazz. Uff. n. 67/14) è stato pubblicato il nuovo decreto legislativo (D. lgs. n. 36/2014) che reintroduce, a seguito della sentenza della Consulta, la distinzione tra droghe leggere e pesanti.

La principale novità è che la “cannabis”, sia in forma di erba (marijuana) che in forma di olio o resina (hashish), viene classificata tra le droghe leggere, con conseguente riduzione di pena. Ed infatti, chi viene colto a farsi uno spinello oggi rischia solo la sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno


Con la recente pronuncia della Corte Costituzionale e l’approvazione del nuovo decreto, ritorna la distinzione tra droghe leggere e pesanti. Nel primo gruppo rientra, ora, la cannabis, sia in forma di foglie (marijuana) che di olio o resina (hashish), mentre nel secondo rimangono, tra le altre, oppio e derivati (eroina), cocaina, amfetamine, allucinogeni ed i nuovi cannabinoidi sintetici. Altre tabelle sono, invece, previste per barbiturici e medicinali.

Il ministro della Salute Lorenzin ha anche introdotto le 500 nuove sostanze inserite negli ultimi anni e cancellate per effetto della sentenza della Consulta (tutte quelle sottoposte a controllo in attuazione di convenzioni internazionali ed anche le nuove sostanze psicoattive introdotte sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche negli ultimi anni, precisa il comunicato del Governo).

Nel Governo si sarebbero confrontate le posizioni di chi avrebbe voluto rimettere la cannabis tra le droghe cosiddette pesanti, come era con la legge del 2006 ,dichiarata incostituzionale dalla Consulta, e di chi invece, sulla scia della precedente legge rientrata in vigore dopo la sentenza, la Iervolino-Vassalli, voleva la marijuana distinta da cocaina ed eroina.

Al momento, nulla cambia sotto il profilo penale, che resta inalterato: l’assetto delle sanzioni resta quello definito dalla legge Iervolino-Vassalli, con pene comprese tra i 2 e i 6 anni di carcere per le droghe leggere e tra 8 a 20 anni per le pesanti.

Resta anche il reato di lieve entità così come previsto dal decreto Cancellieri cosiddetto “svuota-carceri”, con pene da 1 a 5 anni di reclusione, ma senza distinzione tra tipologie di droghe.

Foggia, 25 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

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