Lo scrivente consigliere comunale Francesco Federico pone all’attenzione del Sindaco e la Giunta la seguente

Interrogazione urgente con risposta scritta sulla Delibera ANAC n. 243 del 10 giugno 2026 – Appalto decennale del servizio di trasporto scolastico del Comune di Oristano (CIG 8950428ED4) – Rilievi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, azioni correttive, tutela dell’interesse pubblico, trasmissione degli atti alla Corte
dei conti e mancata informazione dei Consiglieri comunali.
Considerate le passate interrogazioni
– “Servizio Scuolabus – Trasporto scolastico” del 23 maggio 2025
– “Sul servizio di scuolabus nella Borgata di San Quirico” del 4 febbraio 2026
alle quali l’attuale Amministrazione Comunale non ha fornito ai proponenti risposte
soddisfacenti.
Premesso che
– con deliberazione n. 243 del 10 giugno 2026, Fascicolo n. 1100/2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è pronunciata sulla fase esecutiva dell’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Oristano, affidato alla società Fara S.r.l.,
per un importo a base di gara pari a euro 7.182.000,00 e identificato dal CIG 8950428ED4;
– la deliberazione contiene valutazioni esplicite sulla gestione della fase esecutiva di un appalto pubblico di rilevante valore economico e di durata decennale, relativo a unservizio essenziale per gli studenti e le famiglie della città.
Evidenziando
– Difformità tra l’offerta di gara e le modalità di esecuzione del servizio L’ANAC ha rilevato che il servizio di trasporto scolastico è stato eseguito, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, in modo difforme rispetto alle condizioni indicate nell’offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria.
In particolare, l’offerta tecnica prevedeva l’impiego di nove autobus elettrici e ibridi, oltre a due autobus diesel.
La documentazione esaminata dall’Autorità ha invece evidenziato che, nelle prime due annualità di esecuzione, il servizio veniva svolto mediante un numero significativo di mezzi messi a disposizione dal Comune, alcuni dei qualiimmatricolati tra il 2000 e il 2009, e un numero inferiore di mezzi di proprietà dell’impresa rispetto a quelli promessi, senza l’effettiva disponibilità dei veicoli elettrici previsti.
L’Autorità ha inoltre rilevato che, per l’anno scolastico 2025/2026, alla data del 15 settembre 2025, alcuni veicoli indicati nel piano operativo come ibridi risultavano ancora registrati al PRA come veicoli diesel Euro 6.
La deliberazione evidenzia come la mancata messa a disposizione dei veicoli elettrici
e ibridi promessi in sede di gara possa aver determinato un vantaggio economico per l’affidatario, richiamando, tra l’altro, il valore superiore a 400.000 euro delle proposte di acquisto dei quattro veicoli elettrici allegate all’offerta tecnica.
– Rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto
Con determinazione dirigenziale n. 673 del 20 giugno 2024, il Comune ha disposto la
rinegoziazione del corrispettivo chilometrico riconosciuto alla società affidataria,
intervenendo sulle condizioni economiche risultanti dalla procedura di gara.
L’ANAC ha evidenziato che tale rinegoziazione ha inciso sull’offerta economica
posto a base di gara, determinando un corrispettivo sostanzialmente equiparabile alla base d’asta e annullando, di fatto, il ribasso che aveva contribuito all’aggiudicazione.
L’Autorità ha inoltre rilevato che la rinegoziazione è stata disposta senza un’adeguata considerazione della durata decennale del contratto, dei vantaggi economici derivanti all’impresa dalle difformità esecutive e delle conseguenze di una modifica delle condizioni originarie sull’equilibrio contrattuale.
– Criticità istruttorie e la gestione del contratto
L’ANAC ha rilevato che il Comune non avrebbe dimostrato di aver verificato in modo appropriato e approfondito se le informazioni fornite dalla società affidataria, relative all’aumento dei costi del personale, dei mezzi di trasporto e del carburante, fossero effettivamente idonee a incidere in maniera così rilevante sull’alea
contrattuale normalmente accettata. L’Autorità ha richiamato anche ulteriori criticità riguardanti alcuni elementi
dell’offerta tecnica, tra cui l’esperienza triennale di alcuni conducenti e la proposta
migliorativa relativa al sistema di videosorveglianza a bordo, rispetto alla quale il Direttore dell’esecuzione ha espresso una valutazione negativa in relazione alla
conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali. – Le conclusioni formali dell’ANAC e la richiesta di azioni correttive
Nella parte dispositiva della deliberazione n. 243/2026, l’Autorità ha stabilito:
– che il Comune di Oristano ha violato i principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, modificando significativamente il contratto di appalto in violazione degli articoli 5, 7 e 25 del Capitolato speciale di gara e in contrasto con quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016;
– che la determinazione dirigenziale n. 673 del 20 giugno 2024 presenta apprezzabili
difetti di istruttoria, poiché la rinegoziazione non ha adeguatamente considerato la durata decennale del contratto e i vantaggi economici dell’affidatario derivanti dall’esecuzione del servizio in difformità rispetto all’offerta tecnica, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016;
– che il Comune non ha dimostrato di aver verificato in modo appropriato e approfondito l’effettiva incidenza delle informazioni fornite dall’impresa sul rischio contrattuale.
L’ANAC ha infine disposto la trasmissione della deliberazione al Responsabile unico
del progetto (RUP) e al Segretario comunale/Responsabile della prevenzione della rispettiva competenza e all’adozione delle possibili azioni correttive necessarie a garantire che il servizio venga eseguito in conformità a quanto offerto in sede di gara, tenendo conto delle circostanze sopravvenute.
Inoltre l’Autorità ha richiesto un riscontro entro il termine di 30 giorni.
– La necessità di assicurare la trasparenza nei confronti del Consiglio comunale La deliberazione ANAC contiene rilievi espliciti sulla gestione amministrativa e contrattuale del servizio di trasporto scolastico, sulle condizioni economiche riconosciute all’affidatario e sulle possibili conseguenze per l’interesse pubblico.
Si tratta, pertanto, di una vicenda che riveste evidente interesse istituzionale e che attiene all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo proprie del Consiglio comunale e dei suoi componenti.
In tale contesto, appare necessario chiarire per quali ragioni la deliberazione non sia
stata trasmessa per conoscenza ai Consiglieri comunali, consentendo loro di conoscere tempestivamente i rilievi dell’Autorità e di verificare le iniziative intraprese dall’Amministrazione.
La mancata informazione dell’organo consiliare, ove confermata, solleva una questione di trasparenza istituzionale e di correttezza dei rapporti tra gli organi
politici e amministrativi dell’Ente, soprattutto in presenza di una deliberazione che
richiede specifiche azioni correttive e un riscontro formale all’Autorità. Ritenuto che
– i rilievi formulati dall’ANAC impongano all’Amministrazione comunale un’attenta e documentata verifica delle modalità con cui è stato gestito l’appalto, tanto nella fase di avvio quanto nella successiva esecuzione e nella rinegoziazione delle condizioni
economiche;
– sia necessario accertare quali iniziative siano state concretamente assunte per dare seguito alle indicazioni dell’Autorità, ripristinare la conformità dell’esecuzione contrattuale agli obblighi assunti in sede di gara e tutelare l’interesse pubblico;
– occorra verificare se le modifiche contrattuali, le difformità esecutive e gli eventuali vantaggi economici conseguiti dall’impresa abbiano prodotto o possano aver prodotto
conseguenze finanziarie pregiudizievoli per il Comune, attraverso una puntuale
ricostruzione dei corrispettivi liquidati, dei costi sostenuti dall’Ente per la messa a
disposizione e il noleggio dei mezzi e delle prestazioni effettivamente rese;
– la rilevanza dei rilievi formulati renda necessario chiarire se il Segretario Generale
abbia valutato l’opportunità di sottoporre gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti competente per la Sardegna, affinché l’organo competente possa autonomamente valutare l’eventuale sussistenza di profili di danno erariale;- sia necessario assicurare la massima trasparenza istituzionale e la piena tracciabilità
delle attività svolte dagli uffici competenti, garantendo ai Consiglieri comunali un’adeguata informazione per l’esercizio delle proprie funzioni.
Per quanto sopra, a tutela dell’interesse pubblico e delle risorse della collettività, si interrogano il Sindaco e la Giunta comunale
per conoscere
– se l’Amministrazione abbia disposto una nuova e approfondita istruttoria sulla determinazione dirigenziale n. 673 del 20 giugno 2024, alla luce dei rilievi ANAC relativi ai difetti istruttori, alla durata decennale del contratto e alla modifica delle condizioni economiche originariamente offerte;
– quali provvedimenti siano stati assunti dall’Amministrazione per garantire la piena
attuazione delle indicazioni dell’ANAC, il rispetto delle condizioni contrattuali, la
tutela della concorrenza e la salvaguardia delle risorse pubbliche;
– se l’Amministrazione abbia provveduto a trasmettere all’ANAC il riscontro richiesto entro il termine di 30 giorni indicato nella deliberazione;
– se il Segretario Generale abbia provveduto a trasmettere la deliberazione ANAC,
unitamente alla documentazione pertinente, alla Procura regionale della Corte dei conti competente per la Sardegna, affinché siano svolte le autonome valutazioni di competenza in ordine all’eventuale sussistenza di un danno erariale connesso alla gestione dell’appalto, alla rinegoziazione delle condizioni economiche e ad altri
eventuali vantaggi economici riconosciuti all’affidatario;
– per quali ragioni l’Amministrazione, in presenza di rilievi di tale importanza, non
abbia trasmesso la deliberazione ANAC ai Consiglieri Comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza e delle prerogative connesse al mandato elettivo, oltre che renderla pubblica alla Cittadinanza.
Si chiede una risposta scritta, puntuale e documentata a tutti i quesiti sopra
formulati.
Si allega: deliberazione ANAC n. 243 del 10 giugno 2026, Fascicolo n. 1100/2025.
Oristano, 15 ottobre 2026


