Riflessione, senza pregiudizio, sul Progetto di Legge in merito ai luoghi di culto di confessioni senza intesa con lo Stato

E’ in discussione alla Commissione ambiente della Camera, il progetto di legge e vieta la possibilità di adibire a luoghi di culto gli spazi non dotati delle relative destinazioni urbanistiche.
In particolare, con la modifica dell’articolo 71 del codice del Terzo settore per sancire l’esclusione delle agevolazioni urbanistiche alle associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati da intesa.
La norma in se merita la giusta attenzione non solo perchè andrebbe ad intaccare alcune relatà religiose, come l’Islam in Italia ma anche confessioni cristiane che spesso sono costrette ad adibire edifici ad uso commerciale per l’esecizio del culto. Porto ad esempio la Parrochia Ortodossa romena di Montichiari, in provincia di Brescia, che ha sede presso un ex capanonne, oppure la chiesa moldava. Sono , realtà queste ultime che afferiscono a comunità senza intesa con lo Stato.
Nel caso , più specifico dell’ Islam in Italia, il rischio potenziale per una norma del genere è che si ritorni alla creazione ed al proliferare di “luoghi di culto fai da te” . Con un duplice rischio la difficoltà di controllo dell’ordine pubblico e la precarietà per i fedeli .
Sul tema dei “luoghi di culto” per le confessioni prive di intesa con lo Stato si è avuta una interessante normazione da parte delle Regioni. La Lombardia, che ospita il maggior numero di fedeli musulmani ha varato una norma che, nonostante dichiarata incostituzionale, presenta spunti interessanti anche per questo progetto di Legge.
La norma della Lombardia , prevedeva un doppio binario sia per le confessioni che hanno un intesa con lo Stato sia per quelle realtà religiose che presentano i seguenti requisiti che potevano dimostrare una ” presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo ed i cui statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione”
Una previsione importante che potrebbe essere applicata anche nel caso del progetto di legge in discussione. Infatti, pur rendendo fermo il principio che le Associazioni di Promozione sociale che svolgono, anche saltuariamente, un fine di culto siano escluse da benefici di carattere urbanistico, si potrebbe prevedere che per le associazioni o centri culturali che svolgono anche attività saltuaria di culto la possibilità di continuare ad avere i benefici di carattere urbanistico a patto della previsione di stipulare una convenzione con i comuni interessati dove contemplare il rispetto dei valori della Costituzione, l’uso della lingua italiana per i moementi di predica , il calendario delle riunioni a carattere propiamente di culto , la comunicazione del bilancio dell’associazione stessa e la possibilità da parte dell’amministrazione comunale di svolgere controlli a sorpresa per la verifica dell’uso della lingua italiana nella predica.
Si tratterebbe di coniugare da un lato la sicurezza e l’ordine pubblico e dall’altro assicurare il libero esercizio di culto, anche attraverso la responsabilizzazione, attraverso lo strumento della convenzione comunale sia dei resposabili dei luoghi di culto sia degli stessi comuni.

