Il biologo nutrizionista non può prescrivere una dieta

In un periodo in cui internet martella di spam con la pubblicità di diete personalizzate, prescritte su misura da sedicenti professionisti, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma torna utile per ricordare chi può arrogarsi il ruolo di guida dell’altrui regime alimentare. (Trib. Roma sent. n. 3527 del 18.02.2011.)
Sulla materia è anche intervenuto un parere del ministro della Salute ,del 15 dicembre 2009, dove si chiarisce che la competenza di prescrizione delle diete spetta solo al medico. Il biologo ha solo la possibilità di elaborare e determinare il regime alimentare. E il Tribunale di Roma ha ritenuto valide queste argomentazioni.
Nella sentenza in commento, infatti, si afferma che “il biologo può solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, può prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre un’attribuzione esclusiva del medico”.
Ricordiamo che, di recente, il cosiddetto “Decreto Carrozza” ha previsto appositi programmi di educazione alimentare, per favorire, già nelle scuole, tra bambini e ragazzi, il consumo consapevole di frutta e verdura, per prevenire i disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia.
La ricevuta fiscale rilasciata dal dietista è detraibile dalle tasse: ciò in quanto assimilabile a spese sanitarie di assistenza specifica.
In base alla legge (L. 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1), il dietista è un operatore delle professioni sanitarie dell’area tecnico-assistenziale la cui attività consiste in:
– organizzare e coordinare le attività relative all’alimentazione e alla dietetica, sovrintendendo alla scelta dei generi alimentari;
– elaborare le diete prescritte dal medico, verificandone gli effetti e adattandole alle abitudini alimentari e alle condizioni cliniche del paziente;
– conoscere i processi di produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti fino alla loro consumazione nel contesto familiare, nelle mense scolastiche e aziendali, nella ristorazione alberghiera o negli ospedali.
Foggia, 9 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
Analizziamo bene la legge cosa afferma:
Parere del Consiglio Superiore della Sanità del 12.04.2011:
[….]
a)Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente,prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani,sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia,solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
b)Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute.In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari,stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
c)Il dietista,profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria individuato dal D.M.14 settembre 1994,n.744,ex art.6,comma 3 D.Lgs.502/92,opera nelle strutture del S.S.N., “svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale e, in particolare in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica. [….]
DA CIO SI DEDUCE CHE LEI NON HA COMPRESO NE CAPITO COSA AFFERMA LA SENTENZA PUR ESSENDO AVVOCATO