La Costituzione ed il principio dell’uguaglianza Nascita e principi

Nella storia della nostra Italia, la nascita della Costituzione è piuttosto recente. Per la nostra Costituzione dobbiamo risalire alla fine della seconda guerra mondiale. Fu allora che gli italiani furono chiamati a scegliere tra due forme di governo: la repubblica o la monarchia.
Il 2 ed il 3 giugno 1946 si svolge il primo suffragio universale italiano. Vincerà la repubblica con pochi voti di scarto sulla monarchia. Inizierà da allora il processo di elaborazione che ci regalerà la nostra Costituzione entrata in vigore il primo gennaio del 1948.
La Costituzione ed il principio dell’uguaglianza
L’eguaglianza giuridica è una faticosa conquista della civiltà e del diritto che rende irrilevante la differenza biologica, culturale, di censo, ma non l’annulla.
E’ questo un principio fondamentale e distintivo degli ordinamenti democratici, proprio, cioè, degli stati moderni rispetto alle monarchie del passato. Tuttavia, l’esigenza di vietare arbitrarie discriminazioni venne avvertita già durante tutto il Medioevo. Ciò si trova all’interno delle prime carte di libertà e franchigie.
Proprio l’art. 3 della Costituzione, stabilisce al primo comma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali». Si pone così il principio della uguaglianza giuridica dei cittadini (uguaglianza formale). Questa è intesa come regola fondamentale dello Stato di diritto per cui vige il noto brocardo «la legge è uguale per tutti» stampato, in lettere cubitali, nelle aule dei tribunali.
Il principio di eguaglianza formale ha trovato riconoscimento per la prima volta nelle Costituzioni ottocentesche. Qui era inteso come eguale soggezione di tutti davanti al diritto, senza alcuna distinzione. Queste potevano infatti riferirsi al titolo, al grado o all’appartenenza ad una determinata classe sociale o alla posizione di autorità rivestita.
Il principio di eguaglianza sostanziale e formale si completano a vicenda perché l’uguaglianza formale impedisce di cerare discriminazioni all’incontrario, mentre l’uguaglianza sostanziale addolcisce la dura legge che non conosce eccezioni
Grazie a questi principi costituzionali non si incorre, tranne qualche eccezione, in pericoli di discriminazioni di genere e razza.
Molto rimane ancora da fare per garantire una reale eguaglianza che è simbolo di progresso e civiltà.


